Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessario

Il MEF, con interrogazione parlamentare 5-10478 del 17 ottobre,  replica ulteriormente sulla questione lungamente dibattuta nelle scorse settimane relativa ai dati del quadro RS dei forfettari.

Nel dettaglio, si sottolinea che "tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica. Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI".

Riepiloghiamo la questione del Quadro RS e del suo eventuale ravvedimento possibile fino al 30.11.2024.

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Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: cosa prevede il DL Proroghe

Con il Decreto Proroghe, pubblicato in GU n. 228 del 29 settembre, si prevede un rinvio tecnico per l'adempimento dei forfettari tanto discusso, relativo al quadro RS del Modello redditi 2022.

Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132  DL Proroghe e non incide sull’adempimento dichiarativo limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

La norma recita precisamente:  "Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021 , sono adempiuti entro il 30 novembre 2024"

Ricordiamo che a seguito del provvedimento delle Entrate con le regole per le lettere di compliance per ravvedere la compilazione del quadro RS, il Governo aveva annunciato una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021) per i Forfettari.

Veniva precisato anche che si sarebbe trattato di un “rinvio tecnico” al 30 novembre 2024 introdotto nel Decreto Legge Proroghe. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo lo aveva già annunciato in filo diretto con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei commercialisti che avevano sollevato le proteste.

I dati per il Quadro RS dei forfettari richiesti dalle istruzioni al modello Redditi PF e ora richiesti dall’invio delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024. 

Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: le proteste dei professionisti

Sulla proroga non sono tardate ulteriori critiche dei Commercialisti rispetto a quanto stabilito dal decreto Proroghe.

Nel dettaglio, con un comunicato del 2 ottobre l'ANC Associazione Nazionale Commercialisti, sottolineava che "La proroga al 30 novembre 2024 delle comunicazioni richieste ai contribuenti in regime forfetario, nel quadro RS del modello Redditi PF 2022, non sana in alcun modo la stortura che tale obbligo rappresenta. È inconcepibile chiedere, a mezzo delle lettere di compliance che stanno pervenendo ai contribuenti forfetari in questi giorni, di adempiere ad un obbligo da cui una legge in vigore li dispensa” .

E' quanto affermava il Presidente ANC Marco Cuchel aggiungendo anche che “L’art 6 bis della Legge n. 58 del 28/06/2019 prevede esplicitamente per i contribuenti forfetari che i dati del quadro RS siano indicati escludendo quelli di cui l’Amministrazione è già in possesso. Ora, se si è in un regime fiscale per il quale siamo obbligati alla registrazione delle fatture, i dati sono già acquisti, se invece si è nel regime di vantaggio, proprio in virtù della semplificazione di cui ci si avvale, la registrazione non è prevista. Ci chiediamo se il dato sia richiesto ai forfetari per poter applicare anche nei loro confronti il concordato preventivo biennale, la qual cosa ci renderebbe oltremodo perplessi” .

Ricordiamo anche che il CNDCEC, a voce del suo Presidente De Nuccio, aveva dichiarato quanto segue:

“Apprendiamo con particolare apprezzamento la volontà del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre, all’interno del decreto proroghe che sarà discusso domani dal Consiglio dei ministri, una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere di compliance" 

Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022

Giunti al rinvio tecnico al 2024 vediamo le regole delle Entrate per la regolarizzazione del quadro RS dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.

Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022. Per approfondimenti sulla compilazione del quadro RS, leggi: Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. 

Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. 

Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.

Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2 del provvedimento suddetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

  • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
  • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
  • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

I forfettari avranno tempo fino al 2024 per eventuali regolarizzazioni.

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