IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020

Scade oggi 30 giugno la possibilità di sanare i pagamenti IRAP (saldo 2019 e acconto 2020) secondo la proroga disposta dal Decreto Milleproroghe.

Ricordiamo che le Entrate con la Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 avevano, tra gli altri, fornito chiarimenti in merito.

IRAP: entro domani possibile sanare i pagamenti 2019 e 2020

Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 20-bis, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • il saldo IRAP 2019 
  • e il primo acconto IRAP 2020, 

non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework). 

Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, successivamente all’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Occorre ricordare che il legislatore, con l’articolo 24 del decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 sopra citata, 

  • i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio, 
  • nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, 

non fossero tenuti al versamento: 

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente16), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

Il decreto Agosto, al comma 5 dell’articolo 42-bis, ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto Rilancio. . 

Tale termine è stato in più riprese prorogato, sino all’intervento da ultimo operato dal decreto Milleproroghe 2022, che ha previsto una nuova scadenza, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2022. 

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