Decreto Correttivo sul CPB: i pareri delle Commissioni

Il Cdm del 13 marzo ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo correttivo su adempimenti tributari e sul Concordato preventivo biennale. 

In data 8 maggio le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno espresso il loro parere in merito al testo formulando alcune richieste al Governo.

Concordato preventivo biennale: proroga al 30 settembre?

Il 13 marzo il Cdm ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Il testo arrivato alle Commissioni in sintesi prevedeva due dati certi, l'esclusione dal CPB dei forfettari e la proroga per l'adesione al 30 settembre.

Per l'esclusione dei forfettari si legge nella relazione illustrativa che: "Tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e considerato il numero di tali soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Oltre a ciò, si incrementa l'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.

In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota prevista, dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l’aliquota individuata dall’articolo 77 del menzionato testo unico. 

Per le società o associazioni, di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati. 

In data 8 maggio lo schema di decreto legislativo ha riscosso i pareri di tre su quattro delle Commissioni parlamentari competenti.

Le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera e Senato hanno approvato con osservazioni e dovrebbe ancora arrivare il parere della sesta Commissione di Palazzo Madama.

In sintesi le osservazioni formulate per il Governo contengono le seguenti richieste:

  • di valutare l’opportunità di prevedere, anche per i soggetti che aderiranno al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, la possibilità di potersi avvalere del ravvedimento speciale per gli anni pregressi, estendendo inoltre gli effetti all’anno di imposta 2023;
  • di escludere, a decorrere dal 31 dicembre 2025, l’applicazione della sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, introdotta dall’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, agli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • si chiede di prevedere un termine trimestrale entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell’IVA relativa agli acquisti sottoposti al regime del reverse charge in modo da fruire dei termini riconosciuti agli operatori più strutturati;
  • si chiede di valutare l’opportunità normare la continuità dell’efficacia dell’istituto della definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si attende il testo del nuovo Correttivo se terrà conto dei suggerimenti delle Commissioni